Aggiudicazione definitiva

Gara #1

Affidamento in concessione dell’area verde attrezzata con arredi ludici, con annesso edificio destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno del Parco Yuri Spigarelli del Comune di Civitavecchia
 
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Informazioni appalto

24/03/2022
Aperta
Servizi
€ 4.998.000,00
Della Corte Francesco
Comune di Civitavecchia

Categorie merceologiche

7731 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
92 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi
508 - Servizi di riparazione e manutenzione vari
5541 - Servizi di gestione bar
9834113 - Servizi di custodia di edifici
906 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
91559576BC
Qualità prezzo
Affidamento in concessione dell’area verde attrezzata con arredi ludici, con annesso edificio destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno del Parco Yuri Spigarelli del Comune di Civitavecchia
 
Affidamento in concessione dell’area verde attrezzata con arredi ludici, con annesso edificio destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno del Parco Yuri Spigarelli del Comune di Civitavecchia
 
€ 4.998.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
12439861001 RGA GROUP SRL
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

38
05/05/2022
Cognome Nome Ruolo
Bonuccelli Enrico Presidente
Schiavella Tiziano Commissario
Frasson Enzo Commissario e Segretario Verbalizzante

Commissione valutatrice

38
05/05/2022
Cognome Nome Ruolo
Bonuccelli Enrico Presidente
Schiavella Tiziano Commissario
Frasson Enzo Commissario e Segretario verbalizzante

Scadenze

24/04/2022 12:00
04/05/2022 12:00
05/05/2022 09:30

Allegati

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29/09/2023 11:57
283.36 kB

Chiarimenti

13/04/2022 12:28
Quesito #1
Buongiorno,
essendo una socièta il cui capitale è detenuto totalmente da una società fiduciaria (Mediolanum Fiduciaria – Aut. attività fiduciaria D.M. 27/06/2011) siamo a chiedere se questo possa essere motivo di esclusione dalla gara (divieto di intestazione fiduciaria) oppure abbiamo la possibilita di comunicare la composizione societaria all’interno della stessa domanda del bando (e in questo caso prego indicarci dove poterla indicare) o successivamente in caso di aggiudicazione in seguito alla richiesta della stazione appaltante.
Distinti saluti
 
21/04/2022 10:46
Risposta
Come espresso recentemente dall’ANAC con la massima n.63 del 17 giugno 2020 la ratio del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. h (divieto di intestazione fiducia) è quella di consentire alla stazione appaltante di avere sempre contezza sulla reale identità dei propri interlocutori contrattuali, per prevenire il rischio di infiltrazioni occulte da parte di organizzazioni mafiose nell’esecuzione dei contratti pubblici; di conseguenza, tranne il caso in cui l’intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939, l’acclarata intestazione fiduciaria comporta l’esclusione dalle gare.
La stessa massima precisa “La circostanza relativa alla titolarità di alcune quote sociali dell’impresa aggiudicataria in capo ad alcune banche che esercitano intermediazione finanziaria, non integra una violazione di tale divieto, in quanto non comporta automaticamente una intestazione fiduciaria, tantomeno rappresenta un’ipotesi di interposta persona tra gli istituti di credito e l’aggiudicataria, per la cui configurazione è, invece, necessario che l’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari sia affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario.

Tutto ciò premesso,
nel caso specifico può sorreggere la nostra argomentazione l’evoluzione normativa.

L’ articolo 17, co. 3, L. n. 55/90 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità' sociale” disciplinava due differenti situazioni:

  • un divieto assoluto di intestazione fiduciaria per le società non autorizzate, la cui violazione comporta l’immediata esclusione dalla gara;
  • un obbligo informativo per le società espressamente autorizzate ai sensi della legge n. 1966/1939, le quali in caso di aggiudicazione devono comunicare alla stazione appaltante l’identità dei fiducianti prima della stipulazione del contratto.

Successivamente, l’art. 38, co.1 lett. d), D.Lgs. 163/2006, rinviando all’art. 17 sopra riportato, ha previsto che il divieto di intestazioni fiduciarie è un requisito generale che i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, per partecipare a una gara d’appalto di lavori servizi e forniture, la cui mancanza è ostativa all’aggiudicazione e alla stipula del contratto.

Com’è noto molte previsioni dell’art.38 succitato sono confluite nell’art.80 del D.lgs 50/2016.

Ebbene, alla luce della ricostruzione effettuata, tenendo conto del fatto che trattasi di una società espressamente autorizzata come citato dall’istante e che si è palesata attraverso tale dichiarazione non appare configurabile l’ipotesi del divieto di intestazione fiduciaria.

Resta evidente la necessità di consentire alla stessa società di compiere questa dichiarazione al fine di comunicare la composizione attraverso il DGUE.
 
14/04/2022 09:45
Quesito #2
Buongiorno, 
si richiede se, oltre alle attività previste da capitolato, sia possibile utilizzare parte dei fabbricati (es. piano superiore) per svolgere attività sociali in forma anche residenziale in favore di persone con disabilità.

distinti saluti
 
21/04/2022 10:48
Risposta
Per le attività che si possono svolgere si rimanda a quanto definito nel Capitolato d’oneri, si riscontra che pur potendo svolgere attività per disabili non si possono fare attività sociali in forma residenziale in quanto la struttura dell’edificio non risulta organizzata per tale scopo.

 
12/04/2022 14:37
Quesito #3
Per quanto concerne il punto 3.4 del disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnica professionale) avrei bisogno di un maggior chiarimento circa la frase "aver maturato esperienza documentata nella gestione di un area verde attrezzata."
Nello specifico, se anche la mia attività prevalente o del soggetto che mi fornisce l'avvalimento, è di altro genere ma posso documentare, con contratti, che in passato ho gestito parchi o aree analoghe è sufficiente de punto sopracitato del bando, o il codice ateco dell’attività in questione deve risultare dalla visura in CCIAA  della società e soprattutto, per gestione di area verde, si intende la gestione di area dal punto di vista organizzativo e ludico, o la gestione della manutenzione e pulizia del parco?
Nel caso poi mi avvalga di altro soggetto ai sensi dell'art. 89 d.Lgs 50/2016, per quanto concerne la capacità tecnica professionale  (punto 3.4), per tale soggetto ausiliario, è sufficiente produrre i documenti previsti dal punto 8 dell'art 13 del disciplinare, o anche per tale soggetto servono quelli di cui ai punti 3.2 e 3.3?
21/04/2022 12:26
Risposta
Come richiesto all’art. 3.4 lett. a) del Disciplinare di Gara, il concorrente dovrà dichiarare di “aver maturato un’esperienza documentata nella gestione di un’area verde attrezzata con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della concessione di cui trattasi per almeno 12 mesi”, oltre regolare iscrizione alla Camera di Commercio “per attività corrispondente con quella oggetto della presente procedura di gara” (punto 3.2 lett. a) Disciplinare di gara).
In caso di avvalimento, la stessa richiesta dovrà essere soddisfatta dal soggetto ausiliario, che, oltre a produrre i documenti previsti dall’art. 89 del D.lgs 50/2016 dovrà dichiarare come soddisfare i requisiti richiesti al punto di cui sopra, fermo restando la regolare iscrizione alla Camera di Commercio “per attività corrispondente con quella oggetto della presente procedura di gara” (punto 3.2 lett. a) Disciplinare di gara).
 
20/04/2022 12:53
Quesito #4
quesito 1: sul bando è scritta la possibilità di attivare servizio bar con somministrazione di alimenti e bevande ; non esiste locale da adibire a cucina ma solo un piccolo locale per laboratorio; nella descrizione techica per valutare il prezzo dell’affitto è inserita una scheda con indicata una attività di ristorazione di 40 o 80 di potenzialità teorica ed un prevedibile fatturato di circa 121.000 €/anno. Domanda è consentita la Ristorazione ?
quesito 2 .: sul tetto è istallato un impianto fotovoltaico ; e possibile conoscere le caratteristiche quali potenza, accumulo,potenza inverter , ha un contratto di scambio sul posto ?
quesito 3: l’impianto di irrigazione è alimentato da un pozzo artesiano : si può conoscere la portata dello stesso e se è dimensionato per tutta l’area?; 3 serbatoi da 2000 l/ cadauno sono insufficienti per irrigare come descritto nel piano di manutenzione del verde. qual’è la portata delle pompe di irrigazione ?
quesito 4: non sono previsti bagni pubblici; alla base del silos agricolo esistono i vecchi bagni totalmente vandalizzati ; è possibile ripristinarli o esistono vincoli che impediscono ?
 
22/04/2022 12:51
Risposta
In risposta al quesito 1 si riscontra che è consentita la sola attività di somministrazione cibi  già pronti e predisposti per essere serviti all’uso del cliente  nel piccolo locale adibito a laboratorio, che da progetto non risulta essere previsto ad uso cucina. Il riferimento nella tabella del calcolo del prevedibile fatturato è da riferissi a tale attività.
In risposta al quesito 2 si rimanda agli elaborati progettuali pubblicati a chiarimento sul portale della Centrale Unica di Committenza riguardanti le argomentazioni rilevate .
In risposta al quesito 3 si rimanda agli elaborati pubblicati a chiarimento sul portale della Centrale Unica di Committenza riguardanti le argomentazioni rilevate. Il contratto di scambio andrà attivato dall’aggiudicatario al momento e fino all’utilizzo l’impianto è disconnesso per ragioni di sicurezza.
In risposta al quesito 4 si riscontra che bagni ad uso del pubblico sono presenti nell’edificio annesso al parco oggetto di gara.
 
23/04/2022 12:12
Quesito #5
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
Chiarimento n. 1
Premesso,
  • Che come indicato all’art.1.1 del disciplinare di gara – le prestazioni oggetto dell’appalto per l’affidamento in concessione dell’area verde attrezzata con arredi ludici, con annesso edificio destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno del Parco Yuri Spigarelli del Comune di Civitavecchia  – si riferiscono ai seguenti codici CPV:
    • servizi di manutenzione aree verdi - parchi 77311000-7
    • servizi ricreativi, culturali e sportivi 92000000-1
    • servizi di riparazione e manutenzione vari 50800000-3
    • servizi di somministrazione cibi e bevande 55410000-7
    • servizi di custodia di edifici 98341130-5
    • servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi 90600000-3
Lo scopo della gestione è quello di valorizzare e riqualificare l’area verde del Parco Yuri Spigarelli, attraverso la manutenzione dell’area verde di circa 3 ettari con relativa impiantistica ed anche attraverso la promozione di attività sociali, ricreative, sportive ed economiche, concedendo l’area in questione attrezzata con arredi ludici, con annesso edificio destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di poterla adibire a spazio polivalente in cui si svolgano attività di tipo sociale, ricreativo, culturale e sportivo.  Che come indicato all’art. 3.1 lett. 7) del disciplinare i concorrenti, a pena di esclusione, possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71 “requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010.
  • Che, come ribadito nella relazione tecnica allegata agli elaborati di gara “il bando oggetto di concessione è finalizzato prioritariamente alla promozione delle attività sociali, ricreative, ludiche, culturali e sportive rivolte a tutta la comunità. (…). L'ingresso al parco si ispira al principio del libero accesso a favore dei cittadini (…)”.
  • Che, in virtù di quanto sopra rappresentato, si presume che la gestione delle strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività di organizzazione eventi di carattere ricreativo, culturale e sportivo siano le attività principali, nonché necessarie a garantire i fondi finalizzati alla valorizzazione e manutenzione del parco ai fini della fruibilità degli utenti.
  • Che il dispositivo dell’art 172 D.Lgs 50/2016 stabilisce: “Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva”;
Tutto ciò premesso, si chiede a Cd Spett.le Amm.ne se, in applicazione del principio del "favor partecipationis" nonché per rispondere coerentemente alle necessità gestionali per l’assolvimento del requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 3.4. a) del disciplinare di gara, si ritenga ammissibile la dimostrazione di esperienza nella gestione di “spazi polivalenti in cui si svolgano attività di tipo sociale, ricreativo, culturale e sportivo con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
-------------------------------------------------
 
Chiarimento n.2.
Si chiede a Cd Spett.le Amm.ne se, in applicazione del principio del "favor partecipationis", per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica professionale richiesto al punto 3.4. a) del disciplinare di gara e precisamente “di aver maturato un’esperienza documentata nella gestione di un’area verde attrezzata con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della concessione di cui trattasi per almeno 12 mesi” si ritenga ammissibile come esperienza di gestione il servizio di manutenzione di aree verdi comunali in cui sono presenti anche aree verdi attrezzate ai sensi del D.M. n. 1444/68 (rif. art. 3, lett. c. … spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport ….) e nello specifico, come indicato nella relazione tecnica, parchi pubblici in cui siano installati arredi urbani e/o aree ludico ricreative. 

Chiarimento n.3.
Al paragrafo 13 punto B) del disciplinare di gara è prescritto che nella busta virtuale “B– Documentazione tecnica” a pena di esclusione deve essere contenuto un Progetto tecnico-organizzativo comprensivo del piano finanziario previsionale pluriennale. Quest’ultimo prevede l’indicazione delle principali voci di costo e ricavo di gestione, correlato da una relazione esplicativa. In virtù del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa previsti dall’art. 97 Cost. e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici, al fine di non incorrere nella violazione del divieto di commistione tra i suddetti elementi, la scrivente chiede chiarimenti in merito alla redazione del piano finanziario; nello specifico, poiché l’indicazione delle principali voci di costo e ricavo di gestione comporterebbe l’indicazione di aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta, si chiede se il piano finanziario possa essere espresso con una rappresentazione grafica in cui si evinca il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Chiarimento n.4.
Si chiede se eventuali tavole grafiche e/o schede tecniche esplicative allegate alle relazioni redatte per la descrizione della proposta gestionale (50 pg)  e per il progetto tecnico - organizzativo (30 pg) siano escluse dal conteggio delle pagine delle relazioni.
28/04/2022 14:02
Risposta
Risposta quesito 1: Si conferma l’assolvimento del requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 3.4. a) mediante la dimostrazione di esperienza nella gestione di “spazi polivalenti in cui si svolgano attività di tipo sociale, ricreativo, culturale e sportivo con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” infatti l’art. 3.4.a) recita ….un’area verde attrezzata con caratteristiche analoghe…

Risposta quesito 2: Si conferma quanto richiesto infatti l’art. 3.4.a) recita ….un’area verde attrezzata con caratteristiche analoghe…

Risposta quesito 3: La selezione dell’operatore affidatario avverrà mediante procedura di gara “aperta” con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della valutazione della sola componente qualitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95 co. 7 e degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pertanto non c’è nessuna commistione tra elementi tecnici ed economici. Si conferma quanto richiesto nel disciplinare di gara

Risposta quesito 4: Si ribadisce quanto indicato nel Disciplinare di Gara, al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare la documentazione nel seguente modo:
● seguendo l'indice degli elementi di valutazione, relativi ai criteri elencati e descritti;
● utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, con interlinea 1,5;
● sviluppando tre elaborati complessivamente non superiore:
- proposta gestionale 50 (cinquanta) fogli formato A4, nel conteggio è esclusa solo la copertina e l’indice;
- progetto tecnico - organizzativo 30 (trenta) fogli formato A4, nel conteggio è esclusa solo la copertina e l’indice;
- piano finanziario, nessun limite di pagine.
Non saranno prese in considerazione per l’attribuzione di punteggio le pagine eccedenti quelle richieste nei criteri tecnici e comunque redatti con carattere, dimensione e interlinee come quelli sopra indicati.
 

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