Proposta di aggiudicazione

Gara #3

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA – 7 LOTTI
(artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Lotto 1 – All Risks beni immobili e mobili – CIG 92326900D1
Lotto 2 - Responsabilità patrimoniale – CIG 9232708FA7
Lotto 3 - Tutela Legale – CIG 9232722B36
Lotto 4 - Infortuni Cumulativa – CIG 923273886B
Lotto 5 - RCA / ARD LM Auto Ente – CIG 9232789283
Lotto 6 - Furto – CIG 9232799AC1
Lotto 7 - Kasko – Auto Rischi diversi – CIG 92328114AA
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Informazioni appalto

13/05/2022
Aperta
Servizi
€ 370.000,00
Battista Francesco
Comune di Civitavecchia

Categorie merceologiche

6651 - Servizi assicurativi

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
92326900D1
Qualità prezzo
All Risks beni immobili e mobili
Copertura assicurativa All Risks beni immobili e mobili
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01089210114 BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. SAS
Visualizza partecipanti
Proposta di aggiudicazione
2
9232708FA7
Qualità prezzo
Responsabilità Patrimoniale
Copertura assicurativa Responsabilità Patrimoniale
€ 500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
12525420159 XL INSURANCE COMPANY SE
Visualizza partecipanti
Proposta di aggiudicazione
3
9232722B36
Qualità prezzo
Tutela Legale
Copertura assicurativa Tutela Legale
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
12530501001 S.A.G. SOLUZIONI ASSICURATIVE GLOBALI SRL AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Visualizza partecipanti
Proposta di aggiudicazione
4
923273886B
Qualità prezzo
Infortuni Cumulativa
Copertura assicurativa Infortuni Cumulativa
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
12363931002 Canestrelli F. & Astorri G. S.R.L.
Visualizza partecipanti
Proposta di aggiudicazione
5
9232789283
Qualità prezzo
RCA / ARC LM auto Ente
Copertura assicurativa RCA / ARC LM auto Ente
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01677750158 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
Visualizza partecipanti
Proposta di aggiudicazione
6
9232799AC1
Qualità prezzo
Furto
Copertura assicurativa Furto
€ 13.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00902170018 AXA ASSICURAZIONI Spa
Visualizza partecipanti
Proposta di aggiudicazione
7
92328114AA
Qualità prezzo
Kasko – Auto Rischi Diversi
Copertura assicurativa Kasko – Auto Rischi Diversi
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
97654980586 BALCIA INSURANCE SE
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

66
30/06/2022
Cognome Nome Ruolo
Bonuccelli Enrico Presidente
Schiavella Tiziano Componente
Frasson Enzo Componente e segretario verbalizzante

Commissione valutatrice

76
14/07/2022
Cognome Nome Ruolo
Bonuccelli Enrico Presidente
Massimi Alessandro Componente esperto
Schiavella Tiziano Componente e Segretario Verbalizzante

Scadenze

12/06/2022 12:00
22/06/2022 12:00
23/06/2022 09:30

Avvisi

Allegati

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1.07 MB

Chiarimenti

19/05/2022 12:03
Quesito #1
Buongiorno,

per il Lotto RCA si richiede la pubblicazione di un file in excel. Inoltre, la targa di un veicolo non è visibile.

Rimaniamo in attesa di pubblicazione,
cordiali saluti
23/05/2022 11:47
Risposta
In riferimento a quanto richiesto si rimanda a due allegati pubblicati “File excel – Mezzi comune” e “Allegato Quesito 1”
19/05/2022 12:47
Quesito #2
Buongiorno,
in riferimento al lotto ALL RISKS siamo a richiedere l’inoltro dell’elenco dei fabbricati da assicurare con indicazione dei relativi valori ed ubicazioni.

Cordiali saluti
24/05/2022 10:20
Risposta
In allegato l’elenco degli immobili precisando che le massime unità di rischio devono intendersi come da documentazione allegata (si veda (Elenco immobili Civitavecchia pubblicati).
 
19/05/2022 12:48
Quesito #3
Buongiorno,


Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad evenutali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e confidando nel positivo accoglimento della richiesta porgiamo distinti saluti.
 
24/05/2022 10:22
Risposta
Si conferma l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI che in caso di aggiudicazione.
 
19/05/2022 12:49
Quesito #4
Buongiorno,

con la presente, siamo a chiedere, i chiarimenti di seguito riportati:


  Siamo a richiedere, in caso di aggiudicazione, l’inserimento nei Capitolati  RCPATRIMONIALE e TUTELA LEGALE, dell’appendice di seguito riportata:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE



Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:
i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area Specifica o registrata o avente sede in un’Area Specifica;
ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica;
iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; o
iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un’Area Specifica.

Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(i) la Repubblica di Bielorussia e/o
(ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI.

2)  In riferimento al lotto INFORTUNI,  siamo cortesemente a richiedervi:
  se siete in grado di affermare se vi sia o meno esposizione nei riguardi della Federazione Russa e/o della Repubblica della Bielorussia, esposizione intesa come copertura assicurativa prestata nei riguardi di cittadini appartenenti a tali Paesi o se è ipotizzabile, per uno o più dei soggetti assicurati in polizza, che vengano intrapresi viaggi in tali Paesi che potrebbero rientrare nella copertura assicurativa oggetto di affidamento. se avete in corso gemellaggi (siano essi di natura politica, economica, sociale, culturale, sportiva o altro…) con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica della Bielorussia. In caso affermativo vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.

Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e con l’occasione porgiamo distinti saluti.
 
24/05/2022 10:27
Risposta
Si conferma l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza RCPATRIMONIALE e TUTELA LEGALE dell’ APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE  in caso di aggiudicazione.
 
19/05/2022 17:30
Quesito #5
Buongiorno,
con la presente si chiede di confermare che i contratti saranno stipulati in modalità elettronica (firmati digitalmente), mediante scrittura privata e, a mezzo corrispondenza.
In attesa di un riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti
Ufficio gare
24/05/2022 10:28
Risposta
I contratti potranno essere  stipulati in modalità elettronica (firmati digitalmente) e/o  mediante scrittura privata.
 
20/05/2022 11:15
Quesito #6
Chiediamo informazioni su allegato denominato DETERMINAZIONE N. 41 del 12/05/2022.
Ringraziamo e salutiamo
23/05/2022 11:48
Risposta
Si trattava di un errore nel caricamento, sostituito con il file corretto
20/05/2022 14:25
Quesito #7
Buongiorno,
in riferimento al lotto ALL RISKS, siamo a richiedere delucidazioni in merito all’art. 1.2 – “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”.
Il seguente capoverso non risulta a nostra lettura corretto:

“L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C.,
avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Entro 120 giorni dalla decorrenza; decorso tale termine la Compagnia si impegna a concedere, dietro richiesta scritta e motivata della Contraente, da inoltrarsi con almeno 10 giorni di anticipo
sulle rispettive scadenze, i seguenti ulteriori termini di mora:
- 30 giorni dalla scadenza dei primi 120 giorni
- Ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei primi 150 giorni
Altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I termini di cui sopra, valgono anche per il pagamento delle rate successive, di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto
formalmente corretto.”

Vi chiediamo se trattasi di refuso o di versione corretta.


Inoltre, relativamente alla statistica sinistri INCENDIO, si richiedono informazioni circa il sinistro liquidato per un importo di € 95.260,00.


Cordiali saluti.
27/05/2022 10:49
Risposta
Confermiamo che trattasi di un refuso e deve intendersi integralmente sostituito come segue:
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Relativamente al sinistro del 15/11/2019, si comunica che si tratta di danni all’impianto di depurazione Comunale a seguito di esondazione di un canale adiacente, dopo un evento atmosferico di carattere eccezionale.
 
20/05/2022 14:36
Quesito #8
Buongiorno,
in riferimento al lotto ALL RISKS siamo a richiedere: Premio lordo in corso Eventuali differenze tra le somme assicurate correnti e quelle indicate nel capitolato posto a gara Cordiali saluti.
27/05/2022 10:51
Risposta
Premio lordo annuo in corso € 47.950,00 a fronte di una somma assicurata complessiva di € 157.200.000
20/05/2022 15:00
Quesito #9
Spettabile Ente,

con riferimento ai prescritti “Requisiti di capacità tecnica professionale” di cui al 3.3 pag. 5/21 del Disciplinare di Gara, siamo cortesemente a richiedere conferma del fatto che un’Impresa che nell’àmbito del triennio immediatamente antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (e quindi dal 12/05/2019 al 12/05/2022) abbia stipulato n.3 polizze nel ramo assicurativo afferente al Lotto di partecipazione che siano ancora in corso al momento della trasmissione dell’eventuale offerta possa considerarsi validamente qualificata alla Procedura.,

In cortese attesa,
Distinti saluti
27/05/2022 10:51
Risposta
Si conferma che devono ritenersi qualificati gli operatori che hanno stipulato n.3 polizze nel ramo assicurativo afferente al Lotto di partecipazione che sono ancora in corso al momento della trasmissione dell’eventuale offerta e per triennio antecedente si considera valido anche quello che decorre dalla data di pubblicazione della procedura di gara.
 
23/05/2022 10:42
Quesito #10
Buongiorno,
con la presente avanziamo la richiesta al fine di ottenere elenco immobili per la procedura in oggetto.
Qualora fosse possibile preferiremmo un elenco in formato EXCELL con i seguenti dati: Immobile Destinazione d’uso Metratura Valore catastale Indirizzo Geolocalizzazione Chiediamo altresì le MUR qualora presenti.
Rimaniamo a disposizione.
 
27/05/2022 10:52
Risposta
vedi quesiti precedentemente pubblicati.
 
25/05/2022 15:36
Quesito #11
Buonasera,
è possibile stipulare una cauzione singola per il totale dei lotti a cui si partecipa?

Cordiali Saluti
31/05/2022 12:31
Risposta
Non è possibile stipulare unica cauzione. Ogni lotto dovrà avere una propria polizza fidejussoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione.
 
30/05/2022 12:23
Quesito #12
Buongiorno in relazione al lotto 1 All Risks, siamo a richiedere che la garqanzia property escluda le seguenti fattispecie come indicato di seguito:

 1)ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI: La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi
 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.


2) Rischio Cyber e relativa esclusione:
“Si intendono esclusi i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.”


3) chiediamo che la garanzia Terrorismo/sabotaggio non operi per contaminazione di natura biologica, chimica e nucleare

Ringraziando, salutiamo cordialmente 
31/05/2022 12:31
Risposta
Si conferma che in caso di aggiudicazione saranno previste nel capitolato Property  le esclusioni sopra citate.
 
31/05/2022 15:04
Quesito #13
Buon pomeriggio, con riferimento al lotto 2 RCP cig 9232708FA7 siamo a richiedere:
- assicuratore in corso e premio annuo pagato
- in caso di accettazione del capitolato senza presentare varianti, quanti punti si ottengono?
Grazie per la collaborazione, cordialità
06/06/2022 14:31
Risposta
In caso di offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti il coefficiente attribuito è pari a   0,60
Per quanto attiene l’attuale aggiudicatario risulta essere la compagnia AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia (già AIG Europe Limited), con sede legale in Milano, per il premio annuo lordo di € 12.740,00.
 
01/06/2022 16:52
Quesito #14
Spett.le Ente,
con la presente, la scrivente società richiede i chiarimenti di seguito riportati:
1- Si chiede di specificare se la Cauzione provvisoria debba essere intestata al Comune di Civitavecchia o alla CUC “Consorzio I Castelli della Sapienza”
2- Si chiede di confermare che, l’importo su cui calcolare la cauzione provvisoria del Lotto 3 Tutela Legale, sia di € 50.000,00 come indicato nella Tabella presente al punto 1.3 del Disciplinare di gara e non € 75.000 come invece indicato nell’art. 10 del medesimo documento.
In attesa di un cortese cenno di risposta, porgiamo
Cordiali Saluti
Ufficio Gare
 
03/06/2022 11:34
Risposta
1- la polizza deve essere intestata al Comune di Civitavecchia;
2- L’importo relativo alle cauzioni provvisorie deve essere calcolato sulla base degli importi indicati al punto 1.3 del disciplinare di gara. La tabella indicata al punto 10 deve considerarsi superata dalla seguente tabella riportata al punto 1.3: Lotto Descrizione CIG Base di gara per annualità assicurativa Base di gara per l’intero periodo Decorrenza copertura dalle ore 24:00 del 1 All Risks beni immobili e mobili 92326900D1 € 100.000,00 € 200.000,00 30/06/2022 2 Responsabilità Patrimoniale 9232708FA7 € 25.000,00 € 50.000,00 30/06/2022 3 Tutela Legale 9232722B36 € 25.000,00 € 50.000,00 30/06/2022 4 Infortuni Cumulativa 923273886B € 5.000,00 € 10.000,00 30/06/2022 5 RCA / ARC LM auto Ente 9232789283 € 22.000,00 € 44.000,00 30/06/2022 6 Furto  9232799AC1 € 6.500,00 € 13.000,00 30/06/2022 7 Kasko – Auto Rischi Diversi 92328114AA € 1.500,00 € 3.000,00 30/06/2022

 
07/06/2022 12:51
Quesito #15
Spett.le Amm.ne.
In relazione al lotto n° 3 Tutela legale CIG 9232722B36 , ed al fine di una più corretta valutazione del rischio, con la presente siamo a richiedere:
Conferma che per questo Ente si tratti di una prima attivazione e conferma che lo stesso non è a conoscenza o non ha mai avuto richieste che avrebbero potuto attivare la garanzia di cui sopra negli ultimi 5 anni.

Certi di un vostro celere e positivo riscontro inviamo distinti saluti
09/06/2022 13:28
Risposta
Si  conferma che per questo Ente si tratta di una prima attivazione della copertura di che trattasi.
Non si è a conoscenza di richieste che avrebbero potuto attivare la garanzia di cui sopra negli ultimi 5 anni.
 
10/06/2022 10:16
Quesito #16
Buongiorno,
in merito al LOTTO 4 – INFORTUNI siamo a richiedere quano segue:
1) E’ possibile formulare varianti al normativo INFORTUNI? Se si in quale misura?

2) Vorremmo conoscere la situazione sinistri delle categorie F) Volontari/Collaboratori  e G) Polizia Municipale relativa all’ultimo triennio.

RingraziandVi, restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro, mentre inviamo i nostri migliori saluti.
16/06/2022 14:01
Risposta
- Per il lotto n. 4 è prevista l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 4, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Non è pertanto possibile apportare varianti;

- Nessun sinistro di competenza delle categorie F) Volontari/Collaboratori e G) Polizia Municipale relativa all’ultimo triennio.

 
10/06/2022 17:11
Quesito #17
Buonasera,
con riferimento ai Lotti All Risks e Furto siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti:
  In considerazione di quanto riportato nel disciplinare di Gara all’art 1.1 “L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e si compone delle seguenti prestazioni come sottoelencate”, si chiede conferma che il lotto sia unico ed indivisibile, non sia ammessa pertanto offerta a copertura per esempio del solo lotto All Risks; Per entrambe i lotti si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio in fase di emissione delle polizze all’inserimento delle seguenti clausole:   CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
  CYBER CLAUSE Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno
materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca
modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni
di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o
dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di
file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi
(se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio
marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e
successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto
s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente,
o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza,
che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

  MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE) La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
  CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
  AFGHANISTAN CUBA BIELORUSSIA RUSSIA VENEZUELA IRAN SIRIA LIBIA COREA DEL NORD CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK MYANMAR.   Con riferimento alla polizza All Risks in considerazione di quanto riportato all’Art. 2.1 - Oggetto della copertura a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti – Incendio e rischi accessori ed all’Art. 2.2 – Esclusioni, si chiede conferma che la polizza sia nella forma All Risks e non nella forma rischi nominati; Premesso quanto sopra e ritenendo che per il Lotto 1 viene richiesta copertura nella forma All Risks, non rilevando né l’esclusione Furto Rapina estorsione, né la specifica disciplina, né limiti scoperti e franchigie, si chiede se le garanzie sopra richiamate debbano intendersi escluse dalla polizza All Risks. in caso contrario si chiede di indicare limiti scoperti e franchigie; Con riferimento alla polizza All Risks e relativamente all’ Art. 2.2 – Esclusioni si chiede conferma che l’ultimo comma “Tutto quanto sopra…” non operi per le lettere g), i), m), n): Con riferimento alla polizza All Risks si chiede se l’Ente sia proprietario di stabilimenti balneari e se in caso di risposta affermativa debbano considerarsi in garanzie anche le relative attrezzature e se le stesse rientrano nella partita Parchi - Aree a verde. In caso contrario si chiede indicazione del valore delle cose assicurate; Con riferimento alla polizza All Risks in caso di risposta affermativa al precedente quesito si chiede se per le attrezzature debbano considerarsi coperte anche per la garanzia eventi atmosferici; Con riferimento alla polizza All Risks si chiede conferma siano escluse i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto; Con riferimento alla polizza All Risks si chiede conferma siano escluse reti condutture e simili se non di pertinenza dei fabbricati assicurati; Con riferimento alla polizza All Risks si chiede conferma che il limite di 40.000.000 sia il limite di indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; Con riferimento alla polizza All Risks, Art. 3.18 - Differenziale storico-artistico fermo il limite dedicato, si chiede conferma che operi entro il limite previsto dalla garanzia colpita dal sinistro; Con riferimento al lotto Furto, art 2.1 Rischi coperti, si chiede cosa debba intendersi per “scoprire di aver subito”; Con riferimento al lotto Furto relativamente alle Opere d’arte si chiede di conoscere il valore delle opere d’arte assicurate e se possibile elenco delle stesse con relativo valore. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
16/06/2022 14:21
Risposta
R- Chiarimento: con riferimento ai Lotti All Risks e Furto siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti: 
In considerazione di quanto riportato nel disciplinare di Gara all’art 1.1 “L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e si compone delle seguenti prestazioni come sottoelencate”, si chiede conferma che il lotto sia unico ed indivisibile, non sia ammessa pertanto offerta a copertura per esempio del solo lotto All Risks;
- Risposta Si precisa che trattasi di Lotti distinti ed è pertanto ammessa offerta a copertura anche di un solo lotto.

- Per entrambe i lotti si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio in fase di emissione delle polizze all’inserimento delle seguenti clausole:
  CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
- Risposta: Si conferma l’inserimento della clausola

- CYBER CLAUSE Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca
modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni
di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o
dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di
file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi
(se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e
successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente,
o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza,
che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
- Risposta: Si conferma l’inserimento della clausola

- MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE)La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
- Risposta: Si conferma l’inserimento della clausola

- CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
 
AFGHANISTAN
CUBA
BIELORUSSIA
RUSSIA
VENEZUELA
IRAN
SIRIA
LIBIA
COREA DEL NORD
CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK
MYANMAR.
- Risposta: Si conferma l’inserimento della clausola

- Con riferimento alla polizza All Risks in considerazione di quanto riportato all’Art. 2.1 - Oggetto della copertura a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti – Incendio e rischi accessori ed all’Art. 2.2 – Esclusioni, si chiede conferma che la polizza sia nella forma All Risks e non nella forma rischi nominati;
- Risposta: Si conferma che trattasi di copertura All Risks

- Premesso quanto sopra e ritenendo che per il Lotto 1 viene richiesta copertura nella forma All Risks, non rilevando né l’esclusione Furto Rapina estorsione, né la specifica disciplina, né limiti scoperti e franchigie, si chiede se le garanzie sopra richiamate debbano intendersi escluse dalla polizza All Risks. in caso contrario si chiede di indicare limiti scoperti e franchigie;
- Risposta: Si conferma che sono escluse le garanzie Furto Rapina ed Estorsione poiché previsto apposito lotto di gara

- Con riferimento alla polizza All Risks e relativamente all’ Art. 2.2 – Esclusioni si chiede conferma che l’ultimo comma “Tutto quanto sopra…” non operi per le lettere g), i), m), n):
- Risposta: Si conferma quanto previsto dal capitolato tecnico, salvo le risposte ai quesiti in pubblicaizone e /o pubblicati.

- Con riferimento alla polizza All Risks si chiede se l’Ente sia proprietario di stabilimenti balneari e se in caso di risposta affermativa debbano considerarsi in garanzie anche le relative attrezzature e se le stesse rientrano nella partita Parchi - Aree a verde. In caso contrario si chiede indicazione del valore delle cose assicurate;
- Risposta: Si veda elenco delle ubicazioni precedentemente pubblicato.

- Con riferimento alla polizza All Risks in caso di risposta affermativa al precedente quesito si chiede se per le attrezzature debbano considerarsi coperte anche per la garanzia eventi atmosferici;
- Risposta: Si veda risposta precedente.

- Con riferimento alla polizza All Risks si chiede conferma siano escluse i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto;
- Risposta: Si veda elenco delle ubicazioni precedentemente pubblicato;

- Con riferimento alla polizza All Risks si chiede conferma siano escluse reti condutture e simili se non di pertinenza dei fabbricati assicurati;
- Risposta: L’ente non gestisce la rete idrica, del gas,  né quella elettrica.

- Con riferimento alla polizza All Risks si chiede conferma che il limite di 40.000.000 sia il limite di indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;
- Risposta: Si  conferma

- Con riferimento alla polizza All Risks, Art. 3.18 - Differenziale storico-artistico fermo il limite dedicato, si chiede conferma che operi entro il limite previsto dalla garanzia colpita dal sinistro;
- Risposta: L’ Art. 3.18 - Differenziale storico-artistico prevede un limite dedicato che esula da quello colpito dal sinistro.

- Con riferimento al lotto Furto, art 2.1 Rischi coperti, si chiede cosa debba intendersi per “scoprire di aver subito”;
- Risposta: l’indennizzo dei danni materiali e diretti che l’Assicurato potrà subire o scoprire di aver subito deve intendersi quando l’ufficio competente dell’ente ne viene a conoscenza.

- Con riferimento al lotto Furto relativamente alle Opere d’arte si chiede di conoscere il valore delle opere d’arte assicurate e se possibile elenco delle stesse con relativo valore.
- Risposta: A puro scopo esemplificativo, si veda elenco allegato.
 

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