Proposta di aggiudicazione
C.U.C. - Consorzio I Castelli della Sapienza
Gara #23
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO – ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024Informazioni appalto
12/09/2022
Aperta
Servizi
€ 251.392,00
Massa Antonello
BONUCCELLI Enrico
Categorie merceologiche
55512
-
Servizi di gestione mensa
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
9391032CC1
Qualità prezzo
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO – ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO – ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024
€ 250.880,00
€ 0,00
€ 512,00
Seggio di gara
142
10/11/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Bonuccelli | Enrico | Presidente |
Schiavella | Tiziano | Componente |
Frasson | Enzo | Componente e Segretario Verbalizzante |
Commissione valutatrice
142
10/11/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Bonuccelli | Enrico | Presidente |
Schiavella | Tiziano | Componente |
Frasson | Enzo | Componente e Segretario Verbalizzante |
Scadenze
31/10/2022 12:00
09/11/2022 12:00
10/11/2022 09:30
Avvisi
Allegati
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504.04 kB |
Chiarimenti
14/09/2022 10:01
Quesito #1
Si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica del Comune di Sant’Angelo Romano è ad oggi in uso il software SCHOOL.NET della ditta Etica Soluzioni S.r.l. (https://www4.eticasoluzioni.com/santangeloromanoportalegen)
16/09/2022 11:25
Risposta
Buongiorno, con la presente si conferma che l'attuale ditta appaltatrice del servizio, utilizza la gestione informatizzata con il software school.net
29/09/2022 15:57
Quesito #2
Buin pomeriggio,
con riferimetno alla gara in oggetto si formulano i seguenti quesiti.
punto 9 Disciplinare di gara – Subappalto dite che è vietato. Il comma 2 dell’art. 105 del Dlgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, co 2, del D. L 77 del 31 Maggio 2021 ed entrato in vigore dal 1 novembre 2021 prevede che “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita’ delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita’ di cantiere e piu’ in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu’ intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.“;
Poiché nella determina a contrarre così come negli altri documenti di gara non è espressa la motivazione del divieto di subappalto espresso nell’ art.9 del Disciplinare, si riscontra una violazione dell’art. 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Si invita pertanto a modificare questa parte della gara e di esplicitare quali sono le parti del contratto che effettivamente non possono essere fatte oggetto di subappalto e quali sì. Ad esempio non vi sono ragioni per vietare il subappalto delle prestazioni accessorie come la manutenzione, trasporto pasti, disinfestazione e derratizzazione, campionamento e analisi di laboratorio ecc…
In merito al Criterio A4 del Disciplinare di gara si chiede conferma che i 5 punti assegnati per il possesso delle ISO saranno ripartiti nel modo seguente ISO 5001 PUNTI 1, ISO 22005 PUNTI 2, ISO 22000 PUNTI 2.
Si chiede conferma che anche l’inidce oltre alla copertina, sia da considerarsi escluso dal conteggio delle pagine previste per la stesura dell’elaborato tecnico.
Si resta in attesa di Vostro cortese cenno di riscontro.
Cordiali saluti
con riferimetno alla gara in oggetto si formulano i seguenti quesiti.
punto 9 Disciplinare di gara – Subappalto dite che è vietato. Il comma 2 dell’art. 105 del Dlgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, co 2, del D. L 77 del 31 Maggio 2021 ed entrato in vigore dal 1 novembre 2021 prevede che “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita’ delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita’ di cantiere e piu’ in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu’ intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.“;
Poiché nella determina a contrarre così come negli altri documenti di gara non è espressa la motivazione del divieto di subappalto espresso nell’ art.9 del Disciplinare, si riscontra una violazione dell’art. 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Si invita pertanto a modificare questa parte della gara e di esplicitare quali sono le parti del contratto che effettivamente non possono essere fatte oggetto di subappalto e quali sì. Ad esempio non vi sono ragioni per vietare il subappalto delle prestazioni accessorie come la manutenzione, trasporto pasti, disinfestazione e derratizzazione, campionamento e analisi di laboratorio ecc…
In merito al Criterio A4 del Disciplinare di gara si chiede conferma che i 5 punti assegnati per il possesso delle ISO saranno ripartiti nel modo seguente ISO 5001 PUNTI 1, ISO 22005 PUNTI 2, ISO 22000 PUNTI 2.
Si chiede conferma che anche l’inidce oltre alla copertina, sia da considerarsi escluso dal conteggio delle pagine previste per la stesura dell’elaborato tecnico.
Si resta in attesa di Vostro cortese cenno di riscontro.
Cordiali saluti
18/10/2022 15:45
Risposta
In riferimento al quesito relativo al subappalto si comunica che con Determinazione n. 127 del 14/10/2022, pubblicata sulla piattaforma, è stato rettificato il Disciplinare di gara, nella parte relativa al subappalto, aggiornata alla normativa.
Per quanto riguarda il criterio A4, sempre con Determinazione n. 127 del 14/10/2022, si è proceduto a rettificare il Disciplinare di gara nella parte relativa al criterio A 4.
Si conferma, infine, che oltre alla copertina è da ritenersi escluso, nel conteggio delle pagine della relazione, anche l’indice.
Per quanto riguarda il criterio A4, sempre con Determinazione n. 127 del 14/10/2022, si è proceduto a rettificare il Disciplinare di gara nella parte relativa al criterio A 4.
Si conferma, infine, che oltre alla copertina è da ritenersi escluso, nel conteggio delle pagine della relazione, anche l’indice.