Inviato esito
Consorzio I Castelli della Sapienza
Visualizza partecipanti
Con la presente siamo a rappresentare quanto segue:
vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica (essendo il criterio di aggiudicazione prescelto quello dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”);
vista scadenza della gara fissata a ridosso del periodo delle festività natalizie e di Capodanno, periodo in cui molte aziende e professionisti potrebbero trovarsi in ferie, con difficoltà nell'assicurare un adeguato supporto per la preparazione della documentazione necessaria;
visto il termine ultimo per la trasmissione delle risposte ai quesiti, fissato al 2 gennaio 2025 (“Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma”), ricade anch'esso in pieno periodo di festività, riducendo il tempo a disposizione per chiarimenti, eventuali correzioni e un'adeguata preparazione della proposta.
considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l’opportunità di ricevere le migliori offerte,
tanto visto e considerato riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data prevista del 08 gennaio 2024
a fronte della richiesta di profili amministrativi / contabili segnaliamo che il calcolo presente nell’allegato c.tabella.costo.orario presenta alcune incongruenze.
Nello specifico:
- Indennità di vacanza contrattuale – non tiene conto dell’aumento previsto dal 2024 pari a 6,7 volte l’importo erogato fino al 2023
- Indennità professionali (12 mesi) e Indennità di tempo potenziato (10 mesi) – queste indennità spettano solo al personale che ricopra la mansione di educatore asili nido e non al personale impiegatizio.
- contributi Inps – la percentuale indicata è corretta ma, nel caso non si tratti di sostituzioni di personale assente, manca la voce relativa all’ ASPI pari all’ 1,40%
Si chiede di rettificare o di confermare che l’aggio proposto verrà applicato sul costo effettivamente sostenuto.
Gara #209
Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 3 anni – Consorzio I Castelli della SapienzaInformazioni appalto
20/11/2024
Aperta
Servizi
€ 348.791,04
Nazio Anna
Categorie merceologiche
79621
-
Servizi di fornitura di personale d'ufficio
Lotti
Inviato esito
1
B45F5AB82F
Qualità prezzo
Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 3 anni – Consorzio I Castelli della Sapienza
Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 3 anni – Consorzio I Castelli della Sapienza
€ 348.791,04
€ 333.356,40
€ 0,00
€ 2.864,20
N. 49 del 14/03/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 03714920232 | JOB ITALIA S.P.A AGENZIA PER IL LAVORO |
Seggio di gara
Determinazione n. 2
09/01/2025
|
cv-enrico-bonuccelli.pdf SHA-256: fc2d48db4c639b0eba37ac622d28e46fe204159baf02432fe4f8c901d8fd2a7f 09/01/2025 10:51 |
160.40 kB | |
|
cv-enzo-frasson.pdf SHA-256: b760e0cbd075810ed50710aa0fc2e34c74116f3cc21abf35941d82c969554115 09/01/2025 10:51 |
141.84 kB | |
|
cv-tiziano-schiavella.pdf SHA-256: f0984965bef0e6a219473b9129605e82b5ebd677f74ab95b8bc5bb72962608ce 09/01/2025 10:51 |
1.95 MB | |
|
determinazione-della-c.u.c.-n.-2-nomina-commissione.pdf SHA-256: c61de584b6d9825a3967cfa78a08013e9d611a7f16e9ea9f2f3f6f7f054215b2 09/01/2025 12:17 |
630.39 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Bonuccelli | Enrico | Presidente |
| Schiavella | Tiziano | Commissario |
| Frasson | Enzo | Componente e segretario verbalizzante |
Commissione valutatrice
Determinazione n. 1
23/01/2025
|
determinazione-della-c.u.c.-n.-18-nomina-commissione-1.pdf SHA-256: c9033d0d74d10b52126c979c30b21538068a31c77f8308400bbf5e87d76b5244 06/03/2025 14:09 |
155.07 kB | |
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cv-enrico-bonuccelli.pdf SHA-256: fc2d48db4c639b0eba37ac622d28e46fe204159baf02432fe4f8c901d8fd2a7f 06/03/2025 14:09 |
160.40 kB | |
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cv-tiziano-schiavella.pdf SHA-256: f0984965bef0e6a219473b9129605e82b5ebd677f74ab95b8bc5bb72962608ce 06/03/2025 14:09 |
1.95 MB | |
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cv-fabio-pisani.pdf SHA-256: 91abb84dae54a2066ff8515c120ef9866b8d3641f1b8fef5bb6d17517f2c2d07 06/03/2025 14:09 |
217.12 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Bonuccelli | Enrico | Presidente |
| Pisani | Fabio | Commissario |
| Schiavella | Tiziano | Commissario e segretario verbalizzante |
Scadenze
30/12/2024 12:00
08/01/2025 12:00
09/01/2025 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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Bando e Disciplinare di gara SHA-256: bc41a815387237931e8fe0bd49aac576e1d536fb3b54dbe88650d0cb378ddb7e 20/11/2024 15:35 |
634.45 kB | |
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Norme tecniche di utilizzo SHA-256: c03497483b906b2f3afb1477a3e5194e88bc1bb4ec22bf77986c130461e60e95 20/11/2024 15:35 |
755.20 kB | |
|
Determinazione di decisione a contrarre del Direttore Amm.vo n. 181 del 25.10.2024 SHA-256: 4080bc0835eefe315d9606cf1ac9301070b7171076fd459d469c3c389685f675 20/11/2024 15:35 |
191.43 kB | |
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Allegato A) Capitolato speciale d'appalto SHA-256: 3a149900353c76e7a1acddb1742cbf17c5871f643758bcc1777d705c6ed33677 20/11/2024 15:35 |
279.86 kB | |
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Allegato B - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica SHA-256: 301c7c7a047259d25f66970d4a985efdb8ef47df28ea917a556371059905aac0 20/11/2024 15:35 |
125.46 kB | |
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Allegato C - Tabella Costo Orario SHA-256: 2efb33356840787e893fafb3ce855eb4f16164dd0988574e47b4231d2e76e5bb 20/11/2024 15:35 |
75.61 kB | |
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Allegati 1 - 7 SHA-256: 9c0d26bb81af6c5dd7a15993a5e7dbfc5977ee34d9e7bb98a0ce4c785ef0b29f 20/11/2024 15:35 |
196.11 kB | |
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Tabella personale SHA-256: f466724e6e62d76c04f91e7d10d2ea58779d4e6153ca55888714b017e24d4dd5 04/12/2024 14:28 |
94.77 kB | |
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verbale-n.-1.pdf SHA-256: 0bfc38466f20827eb5f612c07a46d983a7560a985f8ae26d29c3ff682a9dba54 16/01/2025 10:43 |
1.09 MB | |
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verbale-n.-2.pdf SHA-256: 5937046869f006be22a6e98701323f033d257776eb28552fcda891eb0de873dd 12/03/2025 10:20 |
971.46 kB | |
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verbale-n.-3.pdf SHA-256: eb324fce1a6378ba884d96fc12a7f53b6e3f049ef2a376cbbf1d2178e4d96df4 12/03/2025 10:20 |
579.95 kB | |
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determinazione-della-c.u.c.-n.-39-proposta-di-aggiudicazione.pdf SHA-256: 19b8d1dfe27f8e11ac5df3a871229c732337f3331f337c74fd0268f37ee1b5c4 14/03/2025 10:35 |
767.73 kB | |
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det-00049-14-03-2025.pdf SHA-256: e3043a7562b3dd396e57f36b2821659fd40ce1758f7279580d01c0da0be62c95 14/03/2025 12:59 |
284.75 kB |
Chiarimenti
21/11/2024 17:39
Quesito #1
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenze (malattia, infortunio, permessi, ...)il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
le ore relative alle assenze (malattia, infortunio, permessi, ...)il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
25/11/2024 12:52
Risposta
Il capitolato tecnico non contiene disposizioni contrarie. Ai sensi del paragrafo 5 del capitolato tecnico si rappresenta infatti che la fornitura di lavoro temporaneo oggetto della procedura dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 10/09/2003 n. 276 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, e dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.
La tariffa oraria determinata tiene conto e quindi ricompre, ogni e qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per Contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall’applicazione delle norme di Legge in tema di somministrazione di Lavoro e/o dal CCNL applicabile all’ApL. Il costo del lavoro è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali.
Le malattie e gli infortuni prevedono la fatturazione della sola quota non a carico di INPS/INAIL. Le ferie non godute sono comprese nel costo del lavoro, per le ore di ferie godute saranno fatturati i soli ratei di ferie/permessi.
La tariffa oraria determinata tiene conto e quindi ricompre, ogni e qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per Contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall’applicazione delle norme di Legge in tema di somministrazione di Lavoro e/o dal CCNL applicabile all’ApL. Il costo del lavoro è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali.
Le malattie e gli infortuni prevedono la fatturazione della sola quota non a carico di INPS/INAIL. Le ferie non godute sono comprese nel costo del lavoro, per le ore di ferie godute saranno fatturati i soli ratei di ferie/permessi.
04/12/2024 11:26
Quesito #2
premesso che l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, chiediamo, cortesemente, di conoscere l'elenco e i dati, relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente ,contenente il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc..
04/12/2024 14:29
Risposta
Si veda l'allegato Tabella Personale
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tabella-personale.pdf SHA-256: f466724e6e62d76c04f91e7d10d2ea58779d4e6153ca55888714b017e24d4dd5 04/12/2024 14:29 |
94.77 kB |
04/12/2024 12:24
Quesito #3
chiediamo conferma che l'operatore dovrà presentare offerta economica unicamente caricando a sistema allagato 7 “dichiarazione di offerta” come predisposto da codesta stazione appaltante indicando per l’esecuzione del servizio:
· “un prezzo “inteso come indicazione del margine orario offerto in valore assoluto espresso in euro;
· i propri costi sicurezza interna;
· costi manodopera pari a € 333.356,40 come indicato al punto 3 del disciplinare. Nel caso si ribassino tali costi della manodopera l’operatore dovrà allegare file giustificativi manodopera.
· “un prezzo “inteso come indicazione del margine orario offerto in valore assoluto espresso in euro;
· i propri costi sicurezza interna;
· costi manodopera pari a € 333.356,40 come indicato al punto 3 del disciplinare. Nel caso si ribassino tali costi della manodopera l’operatore dovrà allegare file giustificativi manodopera.
06/12/2024 10:05
Risposta
- Come indicato all'art. 17 del Disciplinare di gara: "indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, applicata sul Margine di Agenzia pari ad € 0,97/h al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e i costi della manodopera".
- Come indicato all'art. 17 del Disciplinare di gara, nell'offerta economica vanno indicati:
"b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) la stima dei costi della manodopera.
Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente bando e disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera [...]."
- Come indicato all'art. 17 del Disciplinare di gara, nell'offerta economica vanno indicati:
"b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) la stima dei costi della manodopera.
Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente bando e disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera [...]."
04/12/2024 12:33
Quesito #4
Con la presente siamo a rappresentare quanto segue:
vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica (essendo il criterio di aggiudicazione prescelto quello dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”);
vista scadenza della gara fissata a ridosso del periodo delle festività natalizie e di Capodanno, periodo in cui molte aziende e professionisti potrebbero trovarsi in ferie, con difficoltà nell'assicurare un adeguato supporto per la preparazione della documentazione necessaria;
visto il termine ultimo per la trasmissione delle risposte ai quesiti, fissato al 2 gennaio 2025 (“Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma”), ricade anch'esso in pieno periodo di festività, riducendo il tempo a disposizione per chiarimenti, eventuali correzioni e un'adeguata preparazione della proposta.
considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l’opportunità di ricevere le migliori offerte,
tanto visto e considerato riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data prevista del 08 gennaio 2024
04/12/2024 14:24
Risposta
Si rappresenta che la procedura di gara di che trattasi è stata pubblicata in data 20.11.2024, quindi in un periodo assolutamente non a ridosso delle festività natalizie. Come inoltre previsto all’art. 71 del D.Lgs 36/2023, che recita “Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 […]”, è evidente come la scrivente C.U.C. abbia tenuto conto, in fase di pubblicazione, di non far coincidere la scadenza delle offerte a ridosso dei giorni di festività; infine, in qualità di Enti Pubblici che avranno come giorni di chiusura esclusivamente i giorni di festività nazionali, si garantisce la regolare collaborazione nel riscontrare richieste di chiarimento da parte degli Operatori Economici e, quindi, non inficiandone la partecipazione.
13/12/2024 11:15
Quesito #5
Spett.le Ente si chiede:
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 29.TRATTAMENTO DATI PERSONALI del disciplinare di gara si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. citato inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario.
2) Con riferimento alla richiesta di invio della documentazione inerente il rapporto con il lavoratore somministrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, libro matricola ovvero documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea), si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
3) ?Con riferimento alla previsione di cui all'art. 14. Contratto del capitolato di gara, in termini di coperture assicurative si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice , alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Da quanto sopra si evince che l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi conferma che ai fini della partecipazione e successiva sottoscrizione del contratto, che ci si riferisca esclusivamente ad eventuali danni cagionati direttamente dai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e che per la copertura dei suddetti sia sufficiente la copertura assicurativa RCT già in essere e non si rendano necessarie ulteriori integrazioni, posto che eventuali ulteriori oneri incomberanno sull'ente utilizzatore (sul punto cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamento sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima?.ù si chiede?, inoltre di confermare che? l'operatore aggiudicatario potrà presentare il solo certificato assicurativo che è stato espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1888, comma 2 del c.c. a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l’assicuratore “è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto” ed è quindi sufficiente a garantire la controparte, posto che “il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio” (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952) e ancora “il rilascio del certificato di assicurazione, completo di tutte le indicazioni di legge, impegna inderogabilmente lo assicuratore nei confronti del terzo danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato pagato il premio” (Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7527).
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 29.TRATTAMENTO DATI PERSONALI del disciplinare di gara si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. citato inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario.
2) Con riferimento alla richiesta di invio della documentazione inerente il rapporto con il lavoratore somministrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, libro matricola ovvero documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea), si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
3) ?Con riferimento alla previsione di cui all'art. 14. Contratto del capitolato di gara, in termini di coperture assicurative si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice , alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Da quanto sopra si evince che l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi conferma che ai fini della partecipazione e successiva sottoscrizione del contratto, che ci si riferisca esclusivamente ad eventuali danni cagionati direttamente dai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e che per la copertura dei suddetti sia sufficiente la copertura assicurativa RCT già in essere e non si rendano necessarie ulteriori integrazioni, posto che eventuali ulteriori oneri incomberanno sull'ente utilizzatore (sul punto cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamento sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima?.ù si chiede?, inoltre di confermare che? l'operatore aggiudicatario potrà presentare il solo certificato assicurativo che è stato espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1888, comma 2 del c.c. a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l’assicuratore “è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto” ed è quindi sufficiente a garantire la controparte, posto che “il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio” (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952) e ancora “il rilascio del certificato di assicurazione, completo di tutte le indicazioni di legge, impegna inderogabilmente lo assicuratore nei confronti del terzo danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato pagato il premio” (Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7527).
23/12/2024 11:46
Risposta
1) Si conferma che l'aggiudicatario non sarà nominato Responsabile del Trattamento, bensì agirà quale Titolare autonomo del trattamento di dati personali nell'ambito della gestione di ogni aspetto amministrativo del rapporto con il/la lavoratore/trice. Quindi, l’art. 29, riguarda tutti i dati posseduti direttamente dal Consorzio e trattati dall'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto e, per quanto relativo ai dati per personale somministrato, i dati saranno trattati dall’aggiudicatario e dall'Amministrazione ciascuno nell'ambito della specifica fase di gestione del processo di somministrazione di personale;
2) Come indicato dal capitolato di gara l'aggiudicatario dovrà fornire, su richiesta dell’Amministrazione, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il corrispettivo al netto dell’IVA e copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata. Eventuali dati eccedenti tali fini dovranno essere dall'operatore economico oscurati;
3) Fermo restando la normativa in materia applicabile in caso di somministrazione ai fini INAIL si richiama il disposto di cui all’art. 14 del Capitolato, quale lex specialis della procedura di gara, in merito agli specifici obblighi assicurativi richiesti all’appaltatore
2) Come indicato dal capitolato di gara l'aggiudicatario dovrà fornire, su richiesta dell’Amministrazione, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il corrispettivo al netto dell’IVA e copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata. Eventuali dati eccedenti tali fini dovranno essere dall'operatore economico oscurati;
3) Fermo restando la normativa in materia applicabile in caso di somministrazione ai fini INAIL si richiama il disposto di cui all’art. 14 del Capitolato, quale lex specialis della procedura di gara, in merito agli specifici obblighi assicurativi richiesti all’appaltatore
13/12/2024 16:52
Quesito #6
alla luce di quanto espresso nella documentazione di gara e nei chiarimenti finora pervenuti, con la presente si evidenzia come il margine di agenzia massimo proponibile, pari al 7,4% (da ribassare), non sia sufficiente per coprire i costi che ai sensi dell'art. 5 del capitolato vengono indicati come a carico delle agenzie e da comprendere nella marginalità residua.
Si segnala che il costo dovuto alla retribuzione delle sole festività infrasettimanali ricadenti nel periodo contrattuale andrebbe sostanzialmente ad esaurire la disponibilità economica residua necessaria per assorbire anche la pur minima casistica di assenze retribuite dovute alla normale gestione del personale, rendendo di fatto impraticabile la partecipazione alla procedura.
Si chiede pertanto di voler rivalutare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33 del DLGS 81/15, quanto riportato nella documentazione di gara, permettendo quindi la rifatturazione al reale costo sostenuto almeno delle voci di assenteismo certe come, appunto, le festività infrasettimanali, i permessi retribuiti e le ferie godute in corso di missione.
Si segnala che il costo dovuto alla retribuzione delle sole festività infrasettimanali ricadenti nel periodo contrattuale andrebbe sostanzialmente ad esaurire la disponibilità economica residua necessaria per assorbire anche la pur minima casistica di assenze retribuite dovute alla normale gestione del personale, rendendo di fatto impraticabile la partecipazione alla procedura.
Si chiede pertanto di voler rivalutare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33 del DLGS 81/15, quanto riportato nella documentazione di gara, permettendo quindi la rifatturazione al reale costo sostenuto almeno delle voci di assenteismo certe come, appunto, le festività infrasettimanali, i permessi retribuiti e le ferie godute in corso di missione.
23/12/2024 11:47
Risposta
Il Margine d'Agenzia (FEE) sulla quale la Ditta dovrà indicare la percentuale di sconto offerto è quantificato in € 0,97/ora. Come disposto al paragrafo 3.3 del capitolato. Si rinvia al medesimo articolo per la determinazione delle voci di costo del prezzo orario.
19/12/2024 11:24
Quesito #7
Spett.le S.A. ,
siamo ad inviarvi i nostri chiarimenti come da pdf in allegato.
siamo ad inviarvi i nostri chiarimenti come da pdf in allegato.
30/12/2024 13:00
Risposta
non risulta alcun allegato
19/12/2024 11:25
Quesito #8
siamo ad inviarvi i nostri chiarimenti:
1 In merito alla presenza della clausola sociale si chiede di indicare l’APL che attualmente li somministra
2 Si chiede conferma che le figure interessate dalla clausola sociale siano già in possesso del corso di formazione e relativi attestati
3 nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento, sorveglianza sanitaria e accertamenti sanitari preventivi così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
4 Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.
5 Si chiede di poter conoscere l’articolazione dell’orario di lavoro ovvero se le risorse presteranno servizio su 5 e/o giorni a 6 giorni alla settimana;
6 si chiede conferma che il ribasso percentuale offerto margine di agenzia, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie / permessi ed ex festività il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
7 Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase preassuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, compresi gli accertamenti sanitari preventivi, siano in capo a codesto Ente;
8 in merito all'art.16 del capitolato denominato Inadempienze e Penali si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito;
9 considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;
10 Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
11Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
12 In relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;
13 Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.
14 in merito alla relazione tecnica si chiede di precisare se l’elaborato debba essere sviluppato su 15 e/o 30 facciate. Sempre in merito si chiede di precisare se possono essere allegati cv e se gli appena indicati concorrono al limite dell’elaborato qualitativo
15 in merito all’elaborato qualitativo chiediamo di meglio spiegare il capoverso “il concorrente, oltre alla documentazione su indicata, da intendersi come contenuto minimo dell’offerta tecnica a pena di inammissibilità della stessa, dovrà articolare……”. Dall’inciso sembrerebbe che si debba allegare un ulteriore allegato di cui non è dato evincere i criteri. Si prega, pertanto, di chiarire in merito.
16 si chiede di confermare che la data di scadenza dei chiarimenti sia quella del 30.12.2024 ore 12:00.
1 In merito alla presenza della clausola sociale si chiede di indicare l’APL che attualmente li somministra
2 Si chiede conferma che le figure interessate dalla clausola sociale siano già in possesso del corso di formazione e relativi attestati
3 nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento, sorveglianza sanitaria e accertamenti sanitari preventivi così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
4 Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.
5 Si chiede di poter conoscere l’articolazione dell’orario di lavoro ovvero se le risorse presteranno servizio su 5 e/o giorni a 6 giorni alla settimana;
6 si chiede conferma che il ribasso percentuale offerto margine di agenzia, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie / permessi ed ex festività il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
7 Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase preassuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, compresi gli accertamenti sanitari preventivi, siano in capo a codesto Ente;
8 in merito all'art.16 del capitolato denominato Inadempienze e Penali si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito;
9 considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;
10 Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
11Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
12 In relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;
13 Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.
14 in merito alla relazione tecnica si chiede di precisare se l’elaborato debba essere sviluppato su 15 e/o 30 facciate. Sempre in merito si chiede di precisare se possono essere allegati cv e se gli appena indicati concorrono al limite dell’elaborato qualitativo
15 in merito all’elaborato qualitativo chiediamo di meglio spiegare il capoverso “il concorrente, oltre alla documentazione su indicata, da intendersi come contenuto minimo dell’offerta tecnica a pena di inammissibilità della stessa, dovrà articolare……”. Dall’inciso sembrerebbe che si debba allegare un ulteriore allegato di cui non è dato evincere i criteri. Si prega, pertanto, di chiarire in merito.
16 si chiede di confermare che la data di scadenza dei chiarimenti sia quella del 30.12.2024 ore 12:00.
30/12/2024 12:59
Risposta
1. L’Agenzia che attualmente è incaricata è la Temporary S.P.A.
2. I dipendenti hanno svolto corsi di formazione relativa al D.Lgs 81/08 (generale e specifica), erogati dal prestatore;
3. si ribadisce che la formazione generale e specifica relativa al D.Lgs 81/08 (generale e specifica), viene erogata dal prestatore;
4. Relativamente all’anno 2024 il tasso di assenteismo degli attuali somministrati è il seguente:- Unità n.1: 6,73; Unità n.2: 1,05; Unità n.3: 0,47;
5. I lavoratori somministrati prestano servizio su 5 giorni alla settimana;
6. Ai sensi del paragrafo 3.3 del Capitolato per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento (Funzioni Locali). Il Margine d'Agenzia (FEE) sulla quale la Ditta dovrà indicare la percentuale di sconto offerto è quantificato in € 0,97/ora;
7. si conferma quanto richiesto;
8. Per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto si rimanda al Codice Civile;
9. per le spese contrattuali si rimanda all’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023; non sono previste spese di pubblicazione;
10. si conferma quanto richiesto
11. Ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato il contratto avente ad oggetto la somministrazione di lavoro dovrà garantire il pieno rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 10/09/2003 n. 276 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, dal D.L. n. 87/2018 (c.d. “Decreto dignità”) convertito in Legge n. 96/2018, dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, nonché da ogni altra disposizione di legge applicabile;
12. chiarendo che non trattasi di accordo quadro, si conferma che i singoli contratti saranno onorati dalla Stazione Appaltante fino a naturale scadenza;
13. si conferma quanto esposto
14. come indicato all’art. 16 del Disciplinare di gara l’elaborato dovrà essere di 15 fogli formato A4; non sarà valutata altra documentazione ulteriore a quella prevista dall’allegato “criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed eccedente le 15 pagine (nel conteggio sono escluse indice e copertina)
15. si fa riferimento alla redazione del progetto tecnico di cui all’art. 16: la relazione tecnica dovrà essere sviluppata secondo i criteri previsti dall’allegato “criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e secondo i requisiti previsti all’art. 16 del Disciplinare di gara;
16. i termini relativi alle scadenze e all’apertura delle offerte sono dettagliati nel Disciplinare di gara e nell’area pubblica della piattaforma TuttoGare alla sezione “Scadenze”
2. I dipendenti hanno svolto corsi di formazione relativa al D.Lgs 81/08 (generale e specifica), erogati dal prestatore;
3. si ribadisce che la formazione generale e specifica relativa al D.Lgs 81/08 (generale e specifica), viene erogata dal prestatore;
4. Relativamente all’anno 2024 il tasso di assenteismo degli attuali somministrati è il seguente:- Unità n.1: 6,73; Unità n.2: 1,05; Unità n.3: 0,47;
5. I lavoratori somministrati prestano servizio su 5 giorni alla settimana;
6. Ai sensi del paragrafo 3.3 del Capitolato per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento (Funzioni Locali). Il Margine d'Agenzia (FEE) sulla quale la Ditta dovrà indicare la percentuale di sconto offerto è quantificato in € 0,97/ora;
7. si conferma quanto richiesto;
8. Per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto si rimanda al Codice Civile;
9. per le spese contrattuali si rimanda all’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023; non sono previste spese di pubblicazione;
10. si conferma quanto richiesto
11. Ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato il contratto avente ad oggetto la somministrazione di lavoro dovrà garantire il pieno rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 10/09/2003 n. 276 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, dal D.L. n. 87/2018 (c.d. “Decreto dignità”) convertito in Legge n. 96/2018, dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, nonché da ogni altra disposizione di legge applicabile;
12. chiarendo che non trattasi di accordo quadro, si conferma che i singoli contratti saranno onorati dalla Stazione Appaltante fino a naturale scadenza;
13. si conferma quanto esposto
14. come indicato all’art. 16 del Disciplinare di gara l’elaborato dovrà essere di 15 fogli formato A4; non sarà valutata altra documentazione ulteriore a quella prevista dall’allegato “criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed eccedente le 15 pagine (nel conteggio sono escluse indice e copertina)
15. si fa riferimento alla redazione del progetto tecnico di cui all’art. 16: la relazione tecnica dovrà essere sviluppata secondo i criteri previsti dall’allegato “criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e secondo i requisiti previsti all’art. 16 del Disciplinare di gara;
16. i termini relativi alle scadenze e all’apertura delle offerte sono dettagliati nel Disciplinare di gara e nell’area pubblica della piattaforma TuttoGare alla sezione “Scadenze”
19/12/2024 16:35
Quesito #9
formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti:
1) CAPITOLATO
Art.9
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice.
L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
2) L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
3) Art.16
Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023.
Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.”
Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;
4) Si chiede inoltre conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;
5) Artt.17-19
Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
1) CAPITOLATO
Art.9
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice.
L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
2) L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
3) Art.16
Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023.
Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.”
Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;
4) Si chiede inoltre conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;
5) Artt.17-19
Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
23/12/2024 11:57
Risposta
1) Ai sensi del paragrafo 1 del Capitolato il Servizio include anche l’attività di “Assunzione e formazione del personale”. Quanto ai compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria si faccia riferimento al paragrafo 9 del Capitolato ed al rinvio operato al paragrafo 5 per cui “La presente fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 10/09/2003 n. 276 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, dal D.L. n. 87/2018 (c.d. “Decreto dignità”) convertito in Legge n. 96/2018, dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, nonché da ogni altra disposizione di legge applicabile”;
2) Il quesito è inconferente
3) Si rappresenta che le penali previste, le quali in caso di irrogazione rispetteranno i limiti di cui all’art. 126 del d.lgs. n. 36/2023, rappresentano clausole penali che non sono svincolate dalla specifica ipotesi di inadempimento dell’appaltatore, anche nei termini della richiamata delibera ANAC n. 73/2024.
4) Ai sensi del paragrafo 16 del Capitolato, quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare. La Stazione Appaltante garantirà il contraddittorio in ogni caso
5)Ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato il contratto avente ad oggetto la somministrazione di lavoro dovrà garantire il pieno rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 10/09/2003 n. 276 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, dal D.L. n. 87/2018 (c.d. “Decreto dignità”) convertito in Legge n. 96/2018, dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, nonché da ogni altra disposizione di legge applicabile.
2) Il quesito è inconferente
3) Si rappresenta che le penali previste, le quali in caso di irrogazione rispetteranno i limiti di cui all’art. 126 del d.lgs. n. 36/2023, rappresentano clausole penali che non sono svincolate dalla specifica ipotesi di inadempimento dell’appaltatore, anche nei termini della richiamata delibera ANAC n. 73/2024.
4) Ai sensi del paragrafo 16 del Capitolato, quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare. La Stazione Appaltante garantirà il contraddittorio in ogni caso
5)Ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato il contratto avente ad oggetto la somministrazione di lavoro dovrà garantire il pieno rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 ss.mm.ii, dal D.Lgs. n. 10/09/2003 n. 276 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, dal D.L. n. 87/2018 (c.d. “Decreto dignità”) convertito in Legge n. 96/2018, dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, nonché da ogni altra disposizione di legge applicabile.
19/12/2024 18:04
Quesito #10
a fronte della richiesta di profili amministrativi / contabili segnaliamo che il calcolo presente nell’allegato c.tabella.costo.orario presenta alcune incongruenze.
Nello specifico:
- Indennità di vacanza contrattuale – non tiene conto dell’aumento previsto dal 2024 pari a 6,7 volte l’importo erogato fino al 2023
- Indennità professionali (12 mesi) e Indennità di tempo potenziato (10 mesi) – queste indennità spettano solo al personale che ricopra la mansione di educatore asili nido e non al personale impiegatizio.
- contributi Inps – la percentuale indicata è corretta ma, nel caso non si tratti di sostituzioni di personale assente, manca la voce relativa all’ ASPI pari all’ 1,40%
Si chiede di rettificare o di confermare che l’aggio proposto verrà applicato sul costo effettivamente sostenuto.
23/12/2024 11:57
Risposta
Ai sensi del paragrafo 3.3 del Capitolato per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento (Funzioni Locali). Il Margine d'Agenzia (FEE) sulla quale la Ditta dovrà indicare la percentuale di sconto offerto è quantificato in € 0,97/ora.